Art. 8.

      1. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Il direttore o, comunque, il responsabile della informazione per via telematica è tenuto a far inserire gratuitamente nel quotidiano, nel periodico, nell'agenzia di stampa o nel sito telematico, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti ai quali

 

Pag. 7

sono stati attribuiti fatti falsi e diffamatori purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. È escluso l'obbligo di pubblicare le rettifiche o le dichiarazioni se i fatti, oggetto delle stesse, sono veri»;

          b) al secondo comma le parole: «in testa di pagina e» sono soppresse.