1. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il direttore o, comunque, il responsabile della informazione per via telematica è tenuto a far inserire gratuitamente nel quotidiano, nel periodico, nell'agenzia di stampa o nel sito telematico, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti ai quali
b) al secondo comma le parole: «in testa di pagina e» sono soppresse.